PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è sostituito dai seguenti:

      «2. Gli elettori di cui al comma 1 votano presso le sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari, comprese le sedi onorarie, nelle quali sono allestiti appositi seggi aventi le medesime caratteristiche dei seggi presenti sul territorio della Repubblica.
      2-bis. Qualora la sede della rappresentanza diplomatica o consolare sia difficilmente raggiungibile da parte degli elettori, sono allestiti appositi seggi elettorali presso le strutture sede dei municipi delle località di residenza dei medesimi.
      2-ter. Il personale addetto al controllo della regolarità durante e dopo le operazioni di voto è scelto, con apposita selezione, tra coloro che possiedono i requisiti prescritti e che presentano apposita istanza alla sede consolare di appartenenza».

Art. 2.

      1. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «per corrispondenza» sono sostituite dalle seguenti: «presso le sedi delle medesime rappresentanze diplomatiche e consolari»;

          b) il comma 2 è abrogato.

Art. 3.

      1. All'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, le parole: «da inserire nel plico di cui al comma 3 e per i casi di

 

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cui al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «compresi gli stampati con i nomi dei candidati e le schede elettorali»;

          b) al comma 3, le parole: «, la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente» sono sostituite dalle seguenti: «e la scheda elettorale»;

          c) al comma 4, le parole: «sono spedite nello stesso plico e» sono soppresse;

          d) al comma 5, le parole: «che deve comunque essere inviata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo» sono soppresse;

          e) il comma 6 è abrogato;

          f) il comma 7 è sostituito dal seguente:

      «7. Le operazioni di voto si svolgono nei tempi e nei modi previsti per il territorio della Repubblica. Le operazioni di voto devono terminare entro le ore 6.00, ora italiana, della domenica scelta per il turno di consultazione. Le scatole contenenti le schede votate sono poste sotto la sorveglianza di agenti di pubblica sicurezza italiani, avvalendosi, ove necessario, dell'ausilio di agenti di pubblica sicurezza del territorio ospitante la rappresentanza consolare italiana. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, le schede scrutinate nel luogo dove sono avvenute le operazioni di voto. Lo scrutinio si svolge contemporaneamente a quello che avviene sul territorio della Repubblica. A scrutinio concluso, i risultati sono trasmessi per via informatica dagli uffici diplomatici e consolari al Ministero dell'interno, quindi le schede elettorali sono inviate in una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero. Di tali operazioni è redatto apposito verbale, che viene trasmesso al Ministero degli affari esteri».

 

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Art. 4.

      1. All'articolo 13 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito un presidio elettorale per l'acquisizione delle schede già scrutinate presso le rappresentanze diplomatiche e consolari»;

          b) al comma 2:

              1) le parole: «dei seggi» sono sostituite dalle seguenti: «del presidio di cui al comma 1»;

              2) le parole: «dello spoglio e dello scrutinio dei voti» sono sostituite dalle seguenti: «dell'acquisizione e della catalogazione delle schede»;

          c) al comma 3, le parole: «ciascun seggio» sono sostituite dalle seguenti: «il presidio».

Art. 5.

      1. All'articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è abrogato;

          b) al comma 2, le parole: «al plico contenente le buste» sono sostituite dalle seguenti: «alle scatole contenenti le schede» e le parole: «del seggio» sono sostituite dalle seguenti: «del presidio elettorale»;

          c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Costituito il presidio elettorale, il presidente procede alle operazioni di apertura delle scatole contenenti le schede votate e scrutinate assegnate al presidio dall'ufficio centrale per la circoscrizione

 

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Estero. A tale fine il presidente, coadiuvato dal vicepresidente e dal segretario:

          a) accerta che il numero delle schede ricevute corrisponda al numero delle schede indicate nella lista compilata e consegnata insieme con le schede medesime dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero;

          b) accerta contestualmente che le schede ricevute provengano soltanto da un'unica ripartizione elettorale estera;

          c) enuncia ad alta voce i voti espressi nel totale e pone quindi i verbali dentro scatole che sono successivamente consegnate, unitamente alle schede votate, al Ministero dell'interno, presso il quale sono conservate».

Art. 6.

      1. Gli articoli 15 e 16 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono abrogati.

Art. 7.

      1. All'articolo 18 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Chiunque, in occasione delle elezioni delle Camere e dei referendum, vota sia nei seggi presso le sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari sia nel seggio di ultima iscrizione in Italia, ovvero vota più volte nei seggi presso le sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 52 euro a 258 euro».

 

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Art. 8.

      1. All'articolo 19 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera a), le parole: «per corrispondenza» sono soppresse;

          b) al comma 3, le parole: «per corrispondenza» sono soppresse.